Locazione operativa: STOP all’iper ammortamento

Emanato il “Principio di diritto n. 2/2020” avente ad oggetto l’ambito soggettivo di applicazione dell’iper-ammortamento nel caso di un contratto di locazione operativa effettuato da intermediari finanziari.

Locazione operativa: STOP all’iper ammortamento

LOCAZIONE OPERATIVA: STOP ALL’IPER AMMORTAMENTO

Desta non poca perplessità il dietrofront dell’Agenzia delle Entrate. Assilea: dubbi sulla disparità di trattamento rispetto alle altre forme di acquisizione dei beni.

 

Devono ritenersi esclusi come destinatari dall’applicazione dell’iper-ammortamento quei soggetti che, come gli intermediari finanziari, pongono in essere contratti denominati di “locazione operativa”, considerato che “in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore”.

E' quanto emerge dal “Principio di diritto n. 2/2020” emanato dall’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi contribuenti, avente per oggetto l’ambito soggettivo di applicazione dell’iper-ammortamento nel caso specifico di un contratto di locazione operativa effettuato da intermediari finanziari.

In maniera del tutto innovativa  rispetto al passato,   il documento di prassi ha eccepito che devono ritenersi esclusi come destinatari dell’agevolazione in esame quei soggetti che, come gli intermediari finanziari, pongono in essere contratti denominati contratti di “locazione operativa” considerato che “in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore”.

A tal fine, sono richiamate le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia con circolare n.288/2015 in base alle quali gli intermediari finanziari possono svolgere leasing operativo, anche in via prevalente, solo al ricorrere di determinate condizioni.

Il Principio di diritto n. 2, pertanto, aggiunge una condizione ostativa mai menzionata nei precedenti di prassi in tema di iper-ammortamento (e di super-ammortamento); ricordiamo infatti che la precedente circolare in materia 4/2017 così testualmente precisava “….la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare all'impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa”

V’è di più: il Principio di diritto n. 2 si pone anche in contraddizione con il pensiero precedentemente espresso dall’Agenzia delle Entrate nella nota risoluzione n. 175 del 2003.

In detta occasione, lo ricordiamo, l’Amministrazione finanziaria, oltre ad affermare (senza aver mai smentito ad oggi) che la qualificazione  del  negozio  quale  leasing  finanziario  o  operativo  deve essere effettuata esclusivamente in base  alla  forma giuridica negoziale, per cui il contratto di locazione finanziaria si caratterizza come tale per la presenza dell’opzione di acquisto in favore dell’utilizzatore – espresse -  trattando i contratti di locazione operativa stipulati dagli intermediari finanziari, un pensiero totalmente opposto a quello contenuto nel Principio quanto alla causa di detti contratti.

L’Agenzia ebbe infatti modo di affermare in detta circostanza che “la società di leasing che dovesse stipulare contratti di leasing operativo, pur con le modalità prescritte dalla Banca d’Italia, effettua pur sempre una prestazione di servizi consistente nella messa a disposizione di un bene dietro corrispettivo di un prezzo che – per l’acquirente – non assume mai la natura di interesse passivo a fronte di un finanziamento erogato per acquistare il bene stesso. (omissis) Né rileva a qualificare la locazione operativa come operazione assimilabile nella sostanza giuridica alla locazione finanziaria la circostanza che l’organo di controllo degli operatori finanziari abbia stabilito condizioni che sollevano la società di leasing del rischio insito nell’operazione. (omissis) Essendo interessato al servizio del godimento in uso di un bene, è irrilevante, per l’utilizzatore, stipulare un contratto di leasing operativo con un produttore ovvero con un intermediario finanziario, che agisce – in tal caso – alla stessa stregua del produttore. (omissis) La mancanza del prezzo di riscatto, infatti, implica il venir meno della causa della “restituzione di capitale” preso a prestito tipico del leasing finanziario”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate con questo provvedimento lascia non chiarito se il beneficio fiscale, in questa circostanza di investimento specifica, possa quanto meno esser goduto dal locatario in quanto – diversamente - il Principio andrebbe a generare una disparità di trattamento rispetto alle altre forme di acquisizione dei beni non permettendo ad alcun attore economico di beneficiarne.