Sequestro preventivo del veicolo e la prova della buona fede

Con la sentenza 2389/2025 è stato chiarito che la società di leasing può chiedere il dissequestro di un bene se persiste la buona fede e l’estraneità del reato

Sequestro preventivo del veicolo e la prova della buona fede

Con la sentenza 2389/25, la Corte di cassazione ha stabilito che una società di leasing può chiedere il dissequestro di un bene sequestrato solo dimostrando la buona fede e l’estraneità del reato.

Nel caso di specie, il sequestro era stato disposto in relazione all’accusa di sottrazione al pagamento delle accise sui prodotti energetici. Avverso tale provvedimento la società di leasing e i due autisti hanno proposto ricorso.

Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il proprietario del veicolo dato in locazione finanziaria (società di leasing) è legittimato a proporre riesame e a richiedere il dissequestro del veicolo in quanto il bene rimane nella sua disponibilità giuridica. Tuttavia, per ottenere il dissequestro del bene la società di leasing è tenuta a dimostrare la buona fede e l’assenza di ogni coinvolgimento nel reato.

Nel caso di specie inoltre è bene evidenziare che i due autisti non avendo alcun diritto reale o di godimento sul bene non hanno alcun interesse legittimo ad agire.

La società di leasing non ha fornito prove a sufficienza per dimostrare la sua buona fede e estraneità al reato ha visto rigettare il ricorso.

La sentenza n. 2389/2025 rappresenta un richiamo alla responsabilità per le società di leasing, che non possono considerarsi immuni da possibili sequestri sui beni di loro proprietà, se non dimostrano la buona fede e l’assenza di connivenza con i reati contestati.

La sentenza ribadisce l’esigenza, sempre più richiesta, di rafforzare i controlli verso la clientela.