Ue: Direttiva vendita a distanza servizi finanziari
L'Ue ha emanato una nuova direttiva per regolamentare la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, tra cui il leasing, destinati ai consumatori.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE è stata pubblicata la Direttiva UE n. 2673 del 22.11.2023 la quale, in via complementare rispetto alla recente nuova Direttiva sul credito ai consumatori, si propone di aggiornare e modernizzare la normativa europea in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, modificando la Direttiva 2011/83/UE e abrogando la Direttiva 2002/65/CE (all. 1).
Le disposizioni nazionali di recepimento, da adottarsi entro il 19 dicembre 2025, si applicheranno dal 19 giugno 2026. Le predette modifiche scaturiscono da esigenze di tutela dei consumatori connesse alla crescente digitalizzazione dei servizi finanziari, nonché da logiche di riordino della disciplina dedicata a questa tipologia di clientela, che nel tempo si è largamente stratificata. La nuova Direttiva, abrogando l’originaria disciplina in materia contenuta nella Direttiva 2002/65/CE, ne ha trasferito le relative disposizioni nella Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, fino ad oggi non applicabile ai servizi finanziari, attraverso le seguenti modifiche:
• l’introduzione nella Direttiva 2011/83/UE del nuovo Capo III-bis, recante “Norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza”;
• una serie di correttivi alla Direttiva 2011/83/UE, per renderne applicabili alcune sue disposizioni anche ai servizi finanziari. Stante la definizione di “servizi finanziari” contenuta nella rivista Direttiva 2011/83/UE, cioè “qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento”, le disposizioni in argomento si applicheranno anche al leasing ai consumatori.
Il nuovo Capo III-bis, riprendendo e integrando le originarie norme riguardanti i contratti di servizi finanziari ai consumatori conclusi a distanza, contiene disposizioni in materia di informativa precontrattuale (art. 16-bis), diritto di recesso del consumatore (art. 16-ter) e spiegazioni adeguate (art. 16-quinquies), che trovano applicazione solo nel caso di vendita a distanza di prodotti finanziari non già soggetti, sotto questi profili, ad una disciplina settoriale specifica (ad es., direttiva sul credito ai consumatori, in ragione dell’importo del credito). Si tratta dunque di una disciplina che trova applicazione secondo una logica di sussidiarietà, come una “rete di sicurezza” (c.d. principio di “safety net”). Nell’ambito del nuovo Capo III-bis è stato inoltre inserito l’art. 16-sexies, il quale ha introdotto nuove disposizioni volte a fornire ai consumatori una protezione supplementare qualora gli intermediari si avvalgano di interfacce online (“qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili”) per concludere contratti a distanza. In tale sede è stato fatto divieto agli intermediari di progettare, organizzare o gestire le loro interfacce online in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori destinatari del servizio o altrimenti da distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. Sotto il profilo degli ulteriori correttivi alla Direttiva 2011/83/UE, merita di essere segnalato il nuovo art. 11-bis, il quale ha sancito il diritto di recesso dei consumatori dai contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, siano essi relativi o meno a servizi finanziari. L’art. 11-bis richiede che il consumatore possa recedere dal contratto anche utilizzando una “funzionalità di recesso”, che dovrà essere indicata dalle parole “recedere dal contratto qui” o da una inequivocabile formulazione corrispondente in modo facilmente leggibile, resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso, figurare in modo ben visibile sull’interfaccia online ed essere facilmente accessibile al consumatore. Una volta compilata la dichiarazione di recesso, il consumatore dovrà poterla presentare mediante una funzionalità di conferma identificata dalle parole “conferma recesso” o altra formulazione altrettanto inequivocabile e l’intermediario dovrà confermare l’avvenuta ricezione su supporto durevole, comprensivo del contenuto e di data e ora di trasmissione.