AnaCredit: Garanzie e controgaranzie a prima richiesta

Precisazioni segnaletiche da Banca d'Italia.

AnaCredit: Garanzie e controgaranzie a prima richiesta

Con la presente comunicazione si fa seguito ad alcuni quesiti pervenuti dalle banche per precisare i criteri da adottare nella segnalazione delle garanzie che assistono un finanziamento quando le stesse garanzie sono a loro volta assistite da una controgaranzia.

Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento:

  • devono essere segnalate in AnaCredit le garanzie rilasciate per far fronte al rischio di credito derivante da un finanziamento oggetto di segnalazione;
  • il fornitore della protezione (garante) è il soggetto che rilascia la garanzia ed è tenuto contrattualmente ad effettuare i pagamenti nel caso in cui si verificasse l’inadempimento del debitore principale1 al quale è stato concesso il finanziamento;
  • le banche sono tenute a segnalare la garanzia indipendentemente dalla sua ammissibilità per l’attenuazione del rischio di credito nel calcolo dei requisiti patrimoniali minimi di cui al regolamento (UE) n. 575/20132.

Alla luce di quanto rappresentato, devono essere segnalate in AnaCredit le garanzie che assistono i finanziamenti rientranti nel perimetro segnaletico (c.d. garanzie di primo livello) e che sono state rilasciate al finanziatore per far fronte all’inadempimento del debitore principale, indipendentemente dall'idoneità della garanzia stessa ai fini dell’attenuazione del rischio di credito ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. Conseguentemente le controgaranzie, ancorché a prima richiesta, non sono oggetto di segnalazione in quanto non collegate direttamente al finanziamento segnalato, ma rilasciate per assistere la garanzia di primo livello. 

Resta fermo che, ove per lo stesso finanziamento siano state rilasciate più garanzie di primo livello (cogaranzie), queste devono essere tutte segnalate in AnaCredit.

La presente comunicazione sarà recepita nella Circolare 297/2017 alla prima occasione utile.

1 Cfr. AnaCredit Manual parte II pag. 14 “The protection provider identifier is the counterparty identifier of the counterparty that grants protection against a contractually agreed negative credit event and/or that is obliged to make payments to the creditor if the debtor fails to meet the obligation to make repayments arising under the instrument secured by the protection item”. 2 Cfr. AnaCredit Manual parte II, pag. 204 “All protection items considered as such by reporting agents are reported irrespective of whether or not they are eligible for credit risk mitigation in the calculation of the minimum capital requirements under the CRR or reported as collateral under Annex V to the amended ITS. Similarly, protection is reported regardless of the loan/collateral ratio”.