Ance: legge Ue sulla tassonomia climatica e costruzioni

L'Ance commenta la legge delegata dell'Ue relativa alla tassonomia climatica mettendo in evidenza le ricadute che ha sull'edilizia e le attività immobiliari.

Ance: legge Ue sulla tassonomia climatica e costruzioni

Con l’assenso degli Stati membri e del Parlamento europeo alla proposta della Commissione europea, si è concluso il lungo iter legislativo che ha portato all’adozione della legge delegata dell’UE sulla tassonomia climatica. Il Regolamento delegato della Commissione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ue del 9 dicembre 2021. Ora, in base ai c.d. criteri di vaglio tecnico indicati, è legalmente definito quali attività economiche sono considerate sostenibili con riferimento agli obiettivi della mitigazione dei cambiamenti climatici o dell’adattamento ai cambiamenti climatici senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Con molte attività di costruzione coperte dall’atto legale, le aziende saranno coinvolte in diversi modi. Le grandi aziende alla fine dovranno rivelare il loro allineamento della tassonomia nei loro rapporti non finanziari. Inoltre, se richiesto dalle banche, le aziende dovranno conformarsi ai criteri attraverso le condizioni dei prestiti bancari e, se preteso dai clienti, anche alle specifiche dei progetti per dimostrarne la sostenibilità. Se la tassonomia riuscirà a dirigere i flussi finanziari verso attività sostenibili, le aziende che operano in modo sostenibile vedranno crescere il loro portafoglio ordini. Viceversa, le aziende che non si adeguassero rischierebbero di uscire dal mercato.

La tassonomia ha un alto potenziale per guidare il cambiamento, ma i prossimi anni dovrebbero essere considerati un periodo di prova. La sua struttura ha ancora bisogno di essere completata, migliorata e perfezionata. Questo è il motivo per cui alcuni aggiustamenti sono previsti.

I criteri sono stati definiti dopo una prima consultazione degli stakeholder e discussioni con il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Ue. Il campo d’applicazione del provvedimento ricomprende le attività economiche di circa il 40 % delle società quotate in borsa, in settori che in Europa sono responsabili di quasi l’80 % delle emissioni dirette di gas a effetto serra. Vi sono inclusi settori quali l’energia, la silvicoltura, l’industria manifatturiera, i trasporti e le costruzioni. Per quanto riguarda in particolare le costruzioni, sono considerate le attività economiche ricomprese nella categoria “Edilizia e Attività immobiliari”: costruzione di nuovi edifici; ristrutturazione di edifici esistenti; installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature per l’efficienza energetica; installazione, manutenzione e riparazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici negli edifici; installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi di misurazione, regolazione e controllo del rendimento energetico degli edifici; installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie di energia rinnovabile; acquisizione e proprietà di edifici. Altri criteri riguardano la costruzione di impianti per la produzione, l’accumulo e la distribuzione di energia, di infrastrutture idriche e di trattamento delle acque reflue, di infrastrutture per la mobilità (ferrovie, ecc), ecc.

A titolo esemplificativo, si riporta la sintesi dei criteri previsti per l’attività di costruzione di nuovi edifici. Per essere considerata sostenibile, essa deve dare un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici richiedendo, per l’edificio, un fabbisogno di energia primaria che definisce la prestazione energetica dell’edificio risultante dalla costruzione almeno del 10 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building) e la prestazione energetica deve essere certificata mediante un attestato di prestazione energetica. In più, non deve arrecare un danno significativo agli altri obiettivi ambientali (adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque; transizione verso un’economia circolare; prevenzione e controllo dell’inquinamento; tutela e ripristino della biodiversità), per cui l’edificio deve: rispettare alcuni limiti precisi di consumo d’acqua (flusso d’acqua massimo di 6 litri/min per i rubinetti del lavabo e della cucina; di 8 litri/min per le docce; capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri per i WC; gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d’acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro); almeno il 70% (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi generati in cantiere deve essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, in conformità con la gerarchia dei rifiuti e il protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione; i materiali utilizzati nella costruzione che possono entrare in contatto con gli occupanti devono emettere meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ di materiale e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili per m³ di materiale; il nuovo edificio non può essere costruito su terreni arabili e terreni coltivati, su terreni vergini di riconosciuto alto valore di biodiversità e che fungono da habitat di specie minacciate (flora e fauna) o su terreni che ospitano foreste. L’atto delegato sulla tassonomia UE è un documento in divenire, che continuerà a evolvere nel tempo alla luce degli sviluppi e del progresso tecnologico. I criteri saranno riesaminati periodicamente anche per potervi aggiungere via via nuovi settori e attività.