Sulla base di quanto stabilito dall’art. 36 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08-04-2020 (c.d. "Decreto Liquidità "), circa la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie suscettibili di costituire condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la Banca d’Italia comunica che la sospensione di tutti i termini della procedura innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, già disposta sino al 15 aprile 2020, è da intendersi prorogata fino all’11 maggio 2020; questa ulteriore proroga non riguarda il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dai clienti.