Assilea fornisce chiarimenti sulle pratiche auto
Il MIT proroga termini procedimentali, validità di autorizzazioni a circolare, nonché i termini delle operazioni tecniche. Assilea spiega l'impatto della situazione di emergenza da COVID-19 sulle pratiche auto.
Con la circolare MIT 23 marzo 2020, n. 67346 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato alcuni chiarimenti con riguardo alle norme di cui agli artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 riguardanti la sospensione dei termini procedimentali nonché la proroga di validità di autorizzazioni a circolare ed infine il differimento dei termini delle operazioni tecniche a seguito dell’emergenza da COVID-19.
Nel rimandare alla lettura della documentazione allegata (in particolare, oltre alla circolare del MIT, in allegato 2 un elenco sinottico delle formalità che beneficiano delle proroghe e, in allegato 3, un utile articolo di dottrina) Vi anticipiamo che:
- a norma del comma 1 dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono sospesi fino al 15 aprile i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020, pertanto nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020 1 ;
- a norma del comma 2 dell’art. 103 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
La circolare del MIT poi elenca – oltre alle attività indifferibili da rendere in presenza, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione – anche (a titolo esemplificativo, non esaustivo) le autorizzazioni rientranti nel novero del comma 2 dell’art. 103 del DL Cura Italia che, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 chiarendo altresì che la genericità del tenore letterale della disposizione consente interpretazione estensiva della medesima.
Per quel che riguarda il settore del leasing è ragionevole ritenere che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo- procedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio (e quindi anche con riferimento al ben noto termine di 60 giorni previsto dall'art. 94 CDS per l'aggiornamento della carta di circolazione e trascrizione al PRA), pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Ciò significa, in altre parole, che un termine la cui decorrenza è cominciata prima del 23.2.2020 resta sospeso e riprende a decorrere dal 16.4.2020, se invece il suo inizio era nell’arco temporale della sospensione inizierà a decorrere dal 16.4.2020.
Medio tempore, l’autoveicolo potrà circolare e non sono previste sanzioni.