Banca d'Italia su Confidi
Il 10 febbraio 2020 l'Organismo Confidi Minori (OCM) ha avviato la gestione dell'elenco dei confidi di cui all'art.112 TUB.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 141/2010, i confidi minori iscritti nella sezione dell'elenco generale ex previgente art. 155, comma 4, TUB, tenuta dalla Banca d'Italia, avrebbero potuto continuare a operare in via transitoria per un ulteriore periodo di 12 mesi a far tempo da detta data.
A conclusione del periodo transitorio, dall'11 febbraio 2021, la Banca d'Italia cessa pertanto la tenuta della richiamata sezione e i confidi ancora iscritti - quelli che non hanno richiesto l'iscrizione al nuovo elenco tenuto dall'OCM - vengono conseguentemente cancellati d'ufficio. Gli stessi sono tenuti a deliberare la liquidazione della società ovvero a modificare il proprio oggetto sociale, eliminando il
riferimento all'attività riservata di rilascio di garanzie mutualistiche.
Ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. e), del d.lgs. 141/2010, i confidi che abbiano presentato istanza all'OCM almeno tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio (vale a dire entro il 10 novembre 2020) possono continuare ad operare, in pendenza dell'istanza di iscrizione, anche oltre il termine del periodo transitorio.
Pertanto, la Banca d'Italia pubblicherà la lista dei confidi legittimati a proseguire l'attività, alla pagina https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albielenchi/index.html - Sezione Altri elenchi, aggiornandola tempo per tempo, fino alla conclusione dei procedimenti di iscrizione avviati presso l'OCM.