Bollo Auto 2020: la nuova soggettività passiva nel NLT

La Conversione in Legge del DL 124/19 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Bollo Auto 2020: la nuova soggettività passiva nel NLT

Il Decreto-Legge 124/19 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” convertito senza modifiche in Legge 157/19, ha variato la soggettività passiva in materia di tassa automobilistica nel settore della locazione a lungo termine senza conducente, spostando l’obbligo dal proprietario locatore all'utilizzatore, sulla scia della normativa in vigore per il leasing finanziario.

Nel testo della norma si legge che dal 1° gennaio 2020 gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente (ossia quelli di durata pari o superiore a 12 mesi complessivi, considerando anche i contratti infra annuali consecutivi), che risultino annotati nell’Archivio Nazionale dei Veicoli ai sensi dell’art. 94, comma 4 bis del Codice della Strada, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo.

La competenza e il gettito della tassa vengono determinati in relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore annotato nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

In considerazione dell'impatto di tale normativa, a oggi non supportata da disposizioni attuative e foriera di molte problematiche, tramite l'associazione di categoria del settore noleggio è stata presentato alle Camere un emendamento condiviso da tutti i partiti di maggioranza, che modifica nuovamente la disposizione in commento.

Tale emendamento di modifica è stato recepito nella legge di conversione del Dl Mille-Proroghe (Legge 8/2020, pubblicata in GU sabato 29.02.2020 e in vigore dal 01.03.2020) e prevede una sorta di sospensiva di sanzioni e interessi fino a luglio 2020 (testualmente art. 8-bis, comma 1, lett. b) introdotto in sede di conversione del decreto legge con il quale è modificato l'articolo 7 della legge 23 luglio  2009, n. 99 “Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi”).

Dal testo della norma (sempre l’art. 8-bis, comma 1, lett. b) si desume che i dati degli utilizzatori non verrebbero più acquisiti sulla base dell’annotazione ex art. 94/4-bis CDS, ma sulla base di modalità operative che verranno normate da un decreto del MEF, infatti testualmente “i  dati  necessari all'individuazione dei  soggetti  tenuti  al  pagamento  della  tassa automobilistica sono acquisiti  a  titolo  non  oneroso,  secondo  le modalità di cui al comma 3-quater (n.d.r. cioè appunto le nuove modalità operative) del presente articolo, al  sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 dicembre 2019, n. 157, e  confluiscono  negli  archivi  dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento  dell'attività di gestione della tassa automobilistica  ai  sensi  dell'articolo  17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.[…] Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020,  sentiti  il  gestore  del  sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui  al  comma  3-ter  del presente  articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine”.

Osserviamo che l’intervento normativo appena descritto (per l’efficacia definitiva del quale occorrerà comunque attendere il decreto attuativo del MEF e capire altresì come ACI recupererà i dati corretti degli utilizzatori) è stato opportuno poiché, com’è noto, il contratto di Noleggio a Lungo Termine Senza Conducente, prevede, per sua stessa natura, la messa a disposizione dell'utilizzatore di un veicolo che sia nelle condizioni tecnico giuridiche previste per l'uso e quindi la circolazione.

Ovviamente, tra queste condizioni c'è la copertura assicurativa e la tassa automobilistica, costi pre-calcolati che fanno parte integrante del canone di noleggio. Lo spirito del decreto-legge 124 del 2019 è stato quello di destinare il tributo, derivante dalla tassa automobilistica, alle Regioni nelle quali si presume avvenga la massima circolazione del veicolo, di qui l'assimilazione con il funzionamento della soggettività passiva tipica del contratto di Leasing Finanziario, il quale individua la Regione di residenza del Locatario quale avente diritto al tributo.

La pubblicazione della Legge, però, senza il necessario allineamento degli archivi a disposizione del sistema “PagoPA” che dal 1° gennaio 2020 doveva esser l'unico strumento per il calcolo e la riscossione della tassa, ha generato il caos in quanto, presentandosi allo sportello ACI o comunque a uno qualsiasi degli Enti autorizzati all'incasso, il sistema non consentiva il pagamento per indisponibilità dei dati necessari allo scopo[1].

Segnaliamo a mero titolo informativo che in questo “limbo” è stata altresì presentata in data 13 febbraio u.s. un’ interrogazione (che ribadiamo deve ritenersi superata dalla norma introdotta dalla Legge di Conversione del dl mille proroghe sopra commentata) a risposta in Commissione a prima firma dell’On. Baldelli (FI, Comm. Trasporti) per consentire la piena applicazione della norma che prevede la possibilità per le imprese di noleggio di effettuare il pagamento della tassa automobilistica cumulativamente per l'intera flotta di veicoli.

L’interrogazione parlamentare – lo precisiamo - traeva le sue mosse dal fatto che (anche) il pagamento cumulativo della tassa automobilistica da parte delle imprese di noleggio era impedito, perché l'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, al comma 3, prescrivendo l’attribuzione del gettito della tassa automobilistica alla regione di residenza dell'utilizzatore del veicolo a noleggio mal si conciliava con l’incompletezza del database dell'archivio nazionale dei veicoli, che contiene le informazioni tecniche e d'intestazione dei veicoli immatricolati (da quanto riportato da fonti di stampa risulterebbero mancanti i dati di circa 400 mila veicoli). Lo scopo dell’interrogazione in parola era ovviamente quello di spingere i pagamenti cumulativi per dare certezza all'incasso in quanto con la prevista solidarietà al versamento, la Società di Noleggio sarebbe stata più facilmente aggredibile per qualsiasi volume di rilievi e di importi.

Per completezza, evidenziamo che la variazione normativa suddetta, pur in assenza di esplicite disposizioni normative, ha coinvolto anche l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica, meglio nota come Superbollo, in virtù del fatto che tale addizionale segue in parte le regole e i termini del bollo auto.

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate viene indicato a riguardo: “a partire dal 1° gennaio 2020, in caso di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento del superbollo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere utilizzatori”. 


[1] Segnaliamo infatti che tra il 29 e il 30 Gennaio, 11 Regioni, oltre alle province di Trento e Bolzano, hanno fornito al sistema pagoPA autorizzazione ad incassare il tributo in forza di dati dichiarati dal soggetto versant