Coronavirus: Ecco la circolare del Ministero dell'Interno
La circolare di chiarimento sullo svolgimento delle attività produttive e sullo spostamento fra territori comunali diversi trasmessa dal Ministero dell’Interno ai prefetti dopo le restrizioni del DPCM del 22 marzo
La circolare precisa che alle attività commerciali si applicano le previsioni contenute dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e che le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.
Evidenzia inoltre come, alle attività funzionali a garantire la continuità delle filiere di cui all’allegato 1 del DPCM, ai servizi di pubblica utilità, ai servizi essenziali, alle attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e alle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, sia consentito di poter svolgere le proprie funzioni previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva stessa. Il prefetto non deve preventivamente autorizzare il proseguimento di tali attività, ma può sospenderle qualora non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni attestate dagli interessati.
In riferimento agli spostamenti, è fatto divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati al di fuori dei comuni di domicilio. Sono consentiti i movimenti effettuati per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità della distanza da percorrere.
Le disposizioni del nuovo DPCM sono efficaci sull’intero territorio nazionale dal 23 marzo fino al 3 aprile e si applicano in aggiunta a quelle introdotte dal DPCM dell’11 marzo e all’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo, i cui termini di efficacia sono stati prorogati al 3 aprile.
Scarica il file: circolare DPCM 22 marzo 2020.pdf.pdf