Come annunciato ieri, alle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise
si applicano le misure di cui all'art. 2 del decreto 14 gennaio 2021.
Si tratta della zona rossa prevista per le zone ad alto rischio.
Di seguito le disposizioni citate:
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi
dell'art. 1, commi 16-quater e 16-quinques, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si
manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e
con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in
uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo
quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020
(allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a
specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale,
secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di
cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate,
salva la possibilita' di reiterazione. Conformemente a quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre
2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni
in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla
Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici giorni, delle misure relative allo scenario
immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga
congruo un periodo inferiore.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai
territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero
per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il
transito sui territori di cui al comma 1 e' consentito qualora
necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono
consentiti ai sensi del presente decreto;
b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in
tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata
e' consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al
giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00,
e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia'
conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali
persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o
non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai
comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una
distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con
esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di
provincia;
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i
soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle
identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito
esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli
itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei
porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemica.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a
eccezione di quelle di cui all'art. 3, si applicano anche ai
territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non
siano previste analoghe misure piu' rigorose.
QUI ill link alla Gazzetta Ufficiale.