Decreto Green Pass pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 16 settembre 2021, n. 126 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Decreto Green Pass pubblicato in Gazzetta Ufficiale

La norma, è stata approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 15 settembre.

Di seguito sintesi per punti:

  • L’articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, già prorogato al 31 luglio 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  • L’articolo 2 estende, al comma 1, sino al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, con riferimento alla tipizzazione delle misure restrittive. Contestualmente, il comma 2 dispone una serie di modifiche all'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 33 del 2020 al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni, con l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto - anche questa volta, ma con percentuali modificate rispetto alla normativa previgente - del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e soprattutto del tasso di occupazione dei posti letto in area medica ed in terapia intensiva.
  • L’articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Viene quindi subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità l'accesso, tra gli altri, ai seguenti servizi e ambiti: attività di sale gioco e sale scommesse, sale bingo e casinò; servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi.
  • L’articolo 4 dispone una serie di modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021. Tra le novità di maggior rilievo vi è l'inclusione delle sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere tra le strutture sanitarie nelle quali è consentito l'accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 se muniti di certificazioni verdi e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Si prevede anche la modifica della disciplina relativa allo svolgimento nelle zone bianche e gialle di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, per gli ingressi a musei e mostre nonché per l'accesso del pubblico agli eventi sportivi, prevedendo limiti al numero massimo di spettatori, oltre all'accesso con la certificazione verde. Restano comunque sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Infine, l’articolo reca modifiche alla disciplina del Green Pass. Si specifica che, ai fini in esame, il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute. La durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, inoltre, viene elevata da nove a dodici mesi a seguito dell'approvazione di alcune identiche proposte emendative in questa direzione da parte della Commissione affari sociali.

  • L’articolo 4-bis chiarisce che la possibilità di visita da parte dei familiari e degli ospiti di strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice e altre strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali è consentita mediante certificazione verde COVID-19 con cadenza giornaliera e che gli stessi sono ammessi anche a prestare assistenza quotidiana nel caso di ospiti non autosufficienti, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza definite con le linee guida di cui all'ordinanza del Ministro della Salute dell'8 maggio 2021.
  • L’articolo 5 è diretto ad assicurare fino al 30 novembre 2021 la somministrazione presso le farmacie e le altre strutture sanitarie di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.
  • L’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato del decreto-legge in esame correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel corso dell'esame in sede referente l'allegato è stato integrato con la proroga di disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale.
  • L’articolo 6-bis dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di deroga già previsto dalla normativa vigente per le qualifiche professionali sanitarie e degli operatori socio-sanitari provenienti dall'estero.
  • L’articolo 7 è volto a prorogare dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
  • L’articolo 7-bis è volto a consentire nell'ambito del processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza dei singoli difensori o, in casi del tutto eccezionali, anche di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19.
  • L’articolo 8 interviene, invece, sul comma 6 dell'articolo 85 del Dl Cura Italia, al fine di ricondurre a pieno regime, in caso di deferimento, la collegialità della sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.
  • L’articolo 9 stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 della disciplina temporanea relativa ai lavoratori fragili, che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021. In particolare, si prevede la proroga della misura del lavoro agile per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e per i lavoratori in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2, anche attraverso l'attribuzione di diverse mansioni e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
  • L’articolo 10 prevede l'esonero, fino al 31 marzo 2022, delle guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'Interno.
  • L’articolo 11 dispone, invece, che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse istituito con il “decreto Sostegni-bis”, pari a 20 milioni di euro, sia destinata, in via prioritaria, alle attività che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, risultino ancora chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  • L’articolo 12 prevede, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 già adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame. Si dispone, inoltre, che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicuri il servizio di assistenza tecnica mediante risposta telefonica o di posta elettronica per l'acquisizione delle certificazioni verdi da COVID-19.
  • L’articolo 13 autorizza il Ministro dell'Economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  • L’articolo 13-bis reca la clausola di salvaguardia.
  • L’articolo 14 reca l’entrata in vigore del provvedimento.

 

Testo del provvedimento