GU:25mln rinnovo parco autotrasporti merci, anche in leasing

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 18 gennaio il Decreto Ministeriale con le disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie per l'autotrasporto di merci conto terzi. Anche in leasing.

GU:25mln rinnovo parco autotrasporti merci, anche in leasing

Il Decreto prevede l'erogazione di finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, con riferimento all’annualità 2023, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti. Il provvedimento è composto da 9 articoli:

  • Articolo 1 – Dispone che le risorse previste sono destinate alle imprese di autotrasporto merci iscritte al Registro elettronico nazionale e all’albo nazionale degli autotrasportatori che intendono investire adeguando il parco veicolare in senso ecosostenibile e valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti;
  • Articolo 2 – Al netto di quanto dovuto alla Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, quale soggetto per l’attività istruttoria, prevede che le risorse, pari a 25 milioni di euro, siano distribuite in:
  • 2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi con massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto, ibrida (diesel/elettrico) e full electric, oltre che per l’acquisizione di dispositivi idonei a riconvertire gli autoveicoli con motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  • 15 milioni di euro per la rottamazione di automezzi commerciali di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate con la contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi nuovi;
  • 7,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario e semirimorchi dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo. Vengono incentivati dalla misura anche gli acquisti di rimorchi o semirimorchi ed equipaggiamenti per autoveicoli superiori a 7 tonnellate ed allestiti per trasporti in regime ATP.
  • Articolo 3 – Dispone che i contributi siano erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento, ma la ripartizione degli stanziamenti può essere rimodulata qualora si rendano disponibili rirose a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti;
  • Articolo 4 – L’articolo dispone che per la proponibilità delle istanze volte a prenotare il beneficio per l’acquisto sia sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli, indipendentemente della fattura comprovante il pagamento. L’ammissibilità del contributo, che viene accantonato con la prenotazione, è in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento, pena il decadimento del beneficio.
  • Articolo 5 (Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto) – Definisce che:
  • Nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in:
  • euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
  • euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
  • euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
  • Nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in:
  • euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;
  • euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
  • Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.

L’articolo prevede altresì delle maggiorazioni del contributo per le imprese che dimostrino l’avvenuta rottamazione di veicoli e per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step. Definisce infine quali sono le acquisizioni finanziabili (rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli) e le modalità con cui viene determinato il contributo in base alla tipologia di impresa.

  • Articolo 6 (Soggetto gestore e commissione di valutazione) – Prevede che il MIT si avvalga della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti SpA, in qualità di soggetto gestore e definisce i suoi compiti;
  • Articolo 7 (Modalità di dimostrazione dei requisiti) – Prevede che gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto. Le somme erogate non potranno in ogni caso superare quelle accantonate nella fase di prenotazione;
  • Articolo 8 (Cumulabilità degli aiuti) – Definisce che in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato;
  • Articolo 9 (Verifiche e controlli) – Definisce che il MIT può procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso.

 

Provvedimento