Intermediari, come cambia la disciplina prudenziale dal 2025
Per gli Intermediari 106 la Banca d’Italia valuterà l’estensione delle nuove regole bancarie previa consultazione pubblica e analisi di impatto.
Comunicazione del 4 dicembre 2024. Applicazione volontaria agli Intermediari finanziari delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3).
L’attuale disciplina prudenziale degli intermediari finanziari iscritti nell’albo indicato all’articolo 106 del TUB (“Intermediari 106”) si fonda sul principio della vigilanza equivalente; questi intermediari sono quindi assoggettati ad un regime prudenziale equiparabile a quello delle banche, applicando – con alcuni adattamenti – le previsioni del regolamento (UE) n. 2013/575(“CRR”).
A partire dal 1° gennaio 2025, la disciplina prudenziale delle banche e dei gruppi bancari sarà oggetto di modifica per effetto dell’applicazione del Regolamento (UE) 2024/1623 (“CRR3”), che modifica il CRR.
Per gli Intermediari 106, in linea con il richiamato principio della vigilanza equivalente, la Banca d’Italia valuterà l’estensione delle nuove regole bancarie secondo le consuete modalità, che richiedono la modifica delle disposizioni di vigilanza applicabili (in particolare la Circolare n. 288/2015) previa consultazione pubblica e analisi di impatto. Tale processo, che si svolgerà nel corso del 2025, consentirà anche di valutare se e in che misura sia necessario mantenere o introdurre trattamenti specifici, per tener conto e valorizzare le caratteristiche degli Intermediari 106 nel rispetto del principio di proporzionalità. Le nuove disposizioni si applicheranno non prima del 1° gennaio 2026.
In attesa che si completi il processo di aggiornamento della disciplina come sopra descritto, alcuni intermediari, per lo più appartenenti a gruppi bancari, hanno chiesto alla Banca d’Italia di poter adottare, già dal 1° gennaio 2025, le nuove regole del CRR3, anche allo scopo di contenere i costi derivanti dall’applicazione di regole differenti a livello individuale e consolidato (gli Intermediari 106 applicherebbero le regole attuali a livello individuale mentre a livello consolidato si applicherebbero le nuove regole di CRR3 – cd. “doppio binario”).
Per tenere conto dell’esigenza rappresentata, con la presente comunicazione normativa, si prevede che gli Intermediari 106 che ne facciano espressa comunicazione alla Banca d’Italia possano applicare, su base volontaria, le regole previste dal CRR3 a partire dal 1° gennaio 2025, secondo le modalità indicate in allegato. Tale scelta non è reversibile e non può essere utilizzata in maniera selettiva: un Intermediario 106 che decidesse di utilizzare tale facoltà applicherebbe le regole di CRR3, secondo quanto specificato in allegato, per tutti i profili di rischio interessati.
Inoltre, il regime di cui alla presente comunicazione ha natura temporanea; una volta aggiornato il framework regolamentare prudenziale per gli Intermediari 106, anche quelli che abbiano esercitato la facoltà di applicazione anticipata del CRR3 in base alla presente comunicazione normativa dovranno conformarsi a quanto sarà previsto nella Circolare 288/2015.
Gli Intermediari 106 che intendono avvalersi della facoltà trasmettono apposita comunicazione alla Banca d’Italia entro il 31 dicembre 2024 via PEC all’unità competente per la supervisione e al Servizio Rilevazioni e Elaborazioni Statistiche (res@pec.bancaditalia.it).
La presente comunicazione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia.
1. Destinatari
La presente comunicazione è diretta agli intermediari finanziari e i gruppi finanziari soggetti alle previsioni della Circolare 288/2015, Titolo IV rispettivamente su base individuale e consolidata.
2. Regime prudenziale e segnaletico
A) Regime prudenziale
Gli intermediari 106 che esercitano la facoltà di applicazione anticipata del CRR3 rispettano dal 1° gennaio 2025 il regime prudenziale di seguito specificato. In particolare, gli intermediari 106 applicano:
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con riferimento ai fondi propri (Titolo IV, Cap. 3) e ai requisiti minimi (Titolo IV, Cap. 4), la disciplina vigente prevista dalla Circ. 288. Trova altresì applicazione l’art. 468 CRR, come modificato da CRR3 in merito al “Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo; gli intermediari 106 che intendono applicare il trattamento previsto dall’articolo 468 CRR ne danno espressa indicazione nella comunicazione con cui esercitano la facoltà; nel caso in cui quest’ultima sia effettuata dalla capogruppo, la comunicazione indica per ciascuno degli Intermediari 106 per i quali è esercitata la facoltà l’intenzione di avvalersi del trattamento temporaneo dell’articolo 468 CRR su base individuale;
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con riferimento al rischio di credito, le regole contenute nella Parte 3, Titolo II, Capi 1, 2 (metodo standard), Capo 3 (IRB) e Capo 4 (CRM) del CRR come modificato da CRR3. Gli intermediari 106 continuano ad applicare il trattamento specifico in materia di crediti commerciali acquistati che consente, in caso di acquisti pro-solvendo, di imputarel’esposizione ai debitori ceduti e non al cedente, al verificarsi di alcune condizioni come attualmente disciplinato dal Titolo IV, Cap. 5, Sezione II, par. 3 della Circ. 288/2015, nonché il trattamento previsto per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo come disciplinato dal Titolo IV, Cap. 5, Sezione II, par. 6 della Circ. 288/2015. Infine, gli intermediari finanziari applicano le previsioni di cui alla Parte Dieci, Capo IV, articoli 500 (Correzione in caso di vendite su larga scala), 500-bis (Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro), 501 (Rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default) e 501-bis (Rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali) del CRR, come modificato da CRR3;
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con riferimento ai regimi transitori introdotti da CRR3, i trattamenti previsti negli articoli 494-quinquies (Ritorno a metodi meno sofisticati), 495 (Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB), 495-bis (Disposizioni transitorie per le esposizioni in strumenti di capitale), 495-ter (Disposizioni transitorie per le esposizioni da finanziamenti specializzati), 495-quater (Disposizioni transitorie per le esposizioni da leasing come tecnica di attenuazione del rischio di credito), 495-quinquies (Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente), 495-sexies (Disposizioni transitorie per la valutazione del merito di credito di un’ECAI degli enti) (2), 495-septies (Disposizioni transitorie per i requisiti in materia di rivalutazione degli immobili), 495-octies (Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici); 501-quinquies (Disposizioni transitorie sul trattamento prudenziale delle cripto-attività).
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con riferimento alla disciplina delle cartolarizzazioni, la disciplina in vigore di cui al Titolo IV, Capitolo 8, della Circ. 288/2015 6° aggiornamento.
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con riferimento al rischio di controparte, la disciplina in vigore di cui al Titolo IV, Capitolo 9 della Circ. 288/2015, 7° aggiornamento;
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con riferimento al rischio di aggiustamento della valutazione del credito, le regole contenute nella Parte 3, Titolo VI del CRR, come modificato da CRR3, che prevedono l’utilizzo di tre nuove metodologie di calcolo per il requisito di capitale (Base, Semplificata e Standard);
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con riferimento al rischio operativo, le regole contenute nella Parte 3, Titolo III del CRR, come modificato da CRR3;
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con riferimento ai rischi di mercato, il regime attuale previsto dalla Circ. 288/2015, Titolo IV, Capitolo 11; inoltre, gli intermediari 106 applicano le soglie di materialità introdotte dal regolamento (UE) 2019/876 (“CRR2”) (articolo 94) che ampliano la possibilità di avvalersi dei regimi semplificati (deroga) per i piccoli portafogli di negoziazione;
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con riferimento alle grandi esposizioni, il regime attuale previsto dalla Circ. 288/2015, Titolo VI, Capitolo 12, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 400, par. 1 punto (i), 402 e 493, par. 3 punti a) e i), del CRR, come modificati da CRR3, in quanto le modifiche apportate agli articoli richiamati sono correlate a quelle introdotte per le tipologie di esposizioni indicate (esposizioni fuori bilancio, obbligazioni bancarie garantite e esposizioni garantite da immobili) nella disciplina per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito.
Si precisa infine che, anche in caso di esercizio della facoltà, gli intermediari 106 non sono soggetti:
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in linea con il regime vigente, ai requisiti di riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica, liquidità, leva finanziaria e backstop prudenziale;
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su base individuale alle regole in materia di output floor previste all’articolo 92 del CRR, come modificato da CRR3, nonché i relativi regimi transitori previsti all’articolo 465 del CRR, come pure modificato da CRR3. Per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari, resta ferma l’applicazione delle richiamate previsioni a livello consolidato di gruppo.
B) Regime segnaletico
Con riferimento alle regole segnaletiche, per i profili di rischio su cui l’esercizio della facoltà comporta l’allineamento alla disciplina definita da CRR3 come sopra specificato (ossia per i profili di rischio di credito, operativo, CVA) gli intermediari 106 applicano la versione 4.0 degli schemi segnaletici di cui all’Allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021, come modificati dall’EBA, salvo quanto di seguito specificato.
Gli intermediari 106 non inviano le informazioni riferite a:
Rischio di credito – Metodologia IRB
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- Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: ripartizione per intervalli di PD (cfr. modulo C 08.03);
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- Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: prospetti degli RWEA (cfr. modulo C 08.04);
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- Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD (cfr. modulo C 08.05);
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- Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD ai sensi dell’articolo 180, paragrafo 1, lettera f) (cfr. modulo C 08.05.1);
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- Rischio di credito e operazioni con regolamento\ non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: ambito di applicazione dei metodi IRB e SA (cfr. modulo C 08.07);
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- Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: esposizioni IRB soggette ad output floor (cfr. modulo C 10.00)
Continua inoltre a non essere prevista la segnalazione delle perdite sui crediti immobiliari.
Rischio Operativo (4)
- Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: ripartizione per intervalli di PD (cfr. modulo C 08.03);
Output Floor
- Non vengono segnalate le informazioni relative all’output floor richieste nei diversi
schemi del framework COREP 4.0.
Gli intermediari 106 segnalano i requisiti minimi mediante il modulo C 02.00 del framework COREP 4.0.
Le esposizioni in cripto-attività sono segnalate nel modulo C 36 del framework COREP 4.0.
Le informazioni relative al rischio di controparte vengono segnalate nei template relativi al rischio di credito (secondo il framework COREP 4.0).
In linea con quanto previsto per le banche, i termini per l’invio della segnalazione riferita al 31 marzo 2025 sono estesi sino al 30 giugno 2025.
Per i profili di rischio non oggetto della presente comunicazione, gli intermediari 106 continuano ad applicare quanto previsto dalla Circolare 286/2015.
C) Specifiche tecniche
Gli intermediari 106 che esercitano la facoltà inviano le informazioni sui profili di rischio allineati al CRR3 e alla versione 4.0 del DPM dell’EBA tramite una nuova base informativa; per i rimanenti ambiti informativi la versione del DPM e le basi informative restano invariate.
Si riporta di seguito un quadro riepilogativo delle basi informative e dei DPM applicabili agli intermediari 106 che esercitano la facoltà.