La disciplina controllo OAM su intermediari credito è in GU
In Gazzetta Ufficiale il Decreto Mef che disciplina la gestione degli elenchi di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi e relativi poteri previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Ue.
Il regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 10 novembre stabilisce le forme e le modalità con le quali l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) esercita le attività e i poteri previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del TUB, rientranti nelle attività di controllo, nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea, al fine di tutelare i consumatori e presidiare la trasparenza e la competitività del mercato.
Il provvedimento si compone di sei articoli, nello specifico:
- Art. 1 – Definizioni.
- Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione.
- Art. 3 – Poteri dell’OAM nei confronti degli intermediari del credito dell’Unione europea – L’OAM svolge nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea attività di controllo:
- a distanza, ossia mediante richieste periodiche o mirate di informazioni, dati, atti e documenti concernenti l’attività esercitata dagli intermediari del credito dell'Unione europea, dai dipendenti e dai collaboratori degli stessi, fissando i termini di riscontro;
- mediante audizioni personali degli intermediari del credito dell'Unione europea, nonché dei dipendenti e collaboratori degli stessi;
- mediante accertamenti ispettivi presso le succursali, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro di origine.
Le attività di controllo dell'OAM sono effettuate sulla base di un programma periodico, definito dall'OAM a cadenza almeno annuale, comprensivo del piano delle verifiche ispettive, secondo quanto previsto nel proprio regolamento interno. Esse possono essere svolte d'ufficio, ovvero a seguito di esposti, comunicazioni o segnalazioni provenienti da terzi, o da notizie comunque acquisite, considerati a tal fine rilevanti.
- Art. 4 – Modalità e termini di esercizio dei poteri dell’OAM – Determina, fra le altre cose, che l’OAM possa intimare agli intermediari del credito dell’UE l’invio delle informazioni e dei dati concernenti l’attività esercitata in caso di mancato riscontro entro il termine previsto. È inoltre fatta salva la possibilità dell’OAM di notificare eventuali violazioni dell’intermediario all’autorità competente dello Stato d’origine.
- Art. 5 – Cooperazione – Per quanto attiene allo scambio di informazioni, l’OAM è tenuto ad aggiornare i dati contenuti nell'elenco, in conformità alle comunicazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine. Ai fini dell'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco, l'OAM verifica la comunicazione, da parte degli intermediari del credito dell'Unione europea, all’autorità dello Stato membro d'origine di ogni variazione delle informazioni.
- Art. 6 – Clausola di invarianza.
Il decreto entrerà in vigore il 25 novembre prossimo.