L'ABE su ostacoli fornitura servizi offerti terze parti

L'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato oggi un parere sugli ostacoli alla fornitura di servizi di fornitori terzi (TPP).

L'ABE su ostacoli fornitura servizi offerti terze parti

L'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato oggi un parere sugli ostacoli alla fornitura di servizi di fornitori terzi (TPP) ai sensi degli standard tecnici di regolamentazione (RTS) sull'autenticazione forte dei clienti (SCA) e la comunicazione comune e sicura (CSC). Il parere mira a sostenere gli obiettivi della revisione della direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) di consentire ai clienti di utilizzare i servizi di pagamento nuovi e innovativi offerti dai TPP affrontando una serie di problemi riguardanti le interfacce fornite dai fornitori di servizi di pagamento per servizi di account (ASPSP) ai TPP.

L'opinione odierna chiarisce quando il reindirizzamento obbligatorio è un ostacolo alla fornitura di servizi TPP e alle procedure di autenticazione che le interfacce ASPSP devono supportare. Il parere fornisce inoltre chiarimenti su una serie di ostacoli identificati sul mercato, tra cui la richiesta di più SCA, l'inserimento manuale dell'IBAN nel dominio degli ASPSP o l'imposizione di ulteriori controlli del consenso fornito dal cliente al TPP. Il parere spiega inoltre che non è un ostacolo richiedere una nuova autenticazione ogni 90 giorni per i servizi di informazione sugli account conformemente a RTS su SCA e CSC.

Con il presente parere, l'ABE prevede che le autorità competenti (AC) adottino le misure necessarie per garantire la conformità delle interfacce offerte dagli ASPSP con PSD2 e RTS e, laddove vengono individuati ostacoli, per garantire che gli ASPSP li rimuovano nel più breve tempo possibile. L'ABE controllerà il modo in cui vengono presi in considerazione i chiarimenti forniti nel presente parere. Laddove l'ABE identifichi incoerenze, nonostante i chiarimenti forniti nel presente parere, prenderà le misure necessarie per rimediare.

Contesto e base giuridica

La PSD2 è entrata in vigore il 13 gennaio 2016 e si applica dal 13 gennaio 2018. La direttiva consente agli utenti dei servizi di pagamento di utilizzare i servizi di informazioni sugli account e i servizi di avvio dei pagamenti offerti dai TPP e impone agli ASPSP di stabilire le interfacce di accesso attraverso le quali i TPP possono accedere ai clienti conti di pagamento in modo sicuro.

L'articolo 32, paragrafo 3, dell'RTS su SCA e CSC richiede che gli ASPSP abbiano implementato un'interfaccia dedicata per garantire che l'interfaccia non crei ostacoli alla fornitura di servizi di informazione di pagamento e di avvio dei pagamenti. Con il parere di oggi, l'ABE risponde alle richieste di chiarimenti in merito al fatto che determinate pratiche di mercato costituiscano tali ostacoli.

L'ABE ha emesso il parere conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del suo regolamento istitutivo, che incarica l'Autorità di svolgere un ruolo attivo nella costruzione di una cultura comune di vigilanza dell'Unione e pratiche di vigilanza coerenti, nonché nel garantire procedure uniformi e approcci coerenti in tutta l'Unione.

Documentazione completa in allegato.

Scarica il file: EBA Opinion on obstacles under Art. 32(3) RTS on SCA&CSC.pdf