Leasing e Noleggio: modifiche nella Manovra di Bilancio 2020

Manovra di Bilancio 2020. DDL di conversione del Decreto Fiscale : focus sulle modifiche di interesse per il settore del Leasing e del Noleggio

Leasing e Noleggio: modifiche nella Manovra di Bilancio 2020

Manovra di Bilancio 2020. DDL di conversione del Decreto Fiscale 26 ottobre 2019, n. 124

Martedì 17 dicembre si è concluso nell’aula del Senato l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia fiscale confermando la fiducia posta dal Governo sul testo, che è stato quindi approvato in via definitiva senza alcuna modifica rispetto alla versione approvata alla Camera dei Deputati.

Di seguito analizziamo tutti gli articoli di interesse per il settore del Leasing e del Noleggio.

Art. 3. Contrasto alle indebite compensazioni

La norma ha  mantenuto la sua originaria “ratio” e cioè quella di consentire di compensare i crediti emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.

Art. 4. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse-charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

L’articolo è stato profondamente trasformato. L’originaria responsabilità solidale del committente è stata modificata introducendo al suo posto il mero obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese. In capo al committente grava l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti oltre a darne comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Art. 10-bis. Estensione del ravvedimento operoso

Com’è noto, l’istituto del ravvedimento operoso consente in linea generale di sanare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Ora è stata estesa la portata “regolarizzante” del ravvedimento a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali per i tributi doganali e per le accise.

Art. 13. Trust

Viene modificata la generale disciplina del trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust esteri a residenti italiani. Interviene inoltre per disciplinare i monitoraggi, i controlli e le attività ispettive volte a garantire il corretto utilizzo delle agevolazioni introdotte dal decreto.     A tal fine il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto con il Comandante della Guardia di Finanza.

Art. 16. Semplificazioni fiscali

 La norma modifica i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali

Art.17 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

 

Ha introdotto una disposizione diretta a semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, stabilendo che, qualora gli importi dovuti per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non superino la soglia annua di 1000 euro, l’obbligo di versamento può essere assolto con cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno ed il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno. Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto o in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Art. 37. Disposizioni sui tassi di interesse

La legge ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater, che effettuano una revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo. Il comma 1-ter dispone che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in una misura compresa nell'intervallo tra lo 0,1% ed il 3%.

Art. 38-ter. Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA

Dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica avverranno in via esclusiva i attraverso il sistema c.d. pagoPA, la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, che consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA.

Art. 39. Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

 E’ stato in più punti modificato, conservandone tuttavia l’impostazione.

Continua a svilupparsi lungo tre linee direttrici:

  • inasprimento delle pene previste per i reati tributari;
  • introduzione di casi particolari di applicazione della confisca cioè la c.d. confisca per sproporzione, o allargata;
  • introduzione c.d. Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 53. Disposizioni in materia di trasporto

E’ stato modificato il comma 1 dell’articolo 53 in materia di trasporto  prevedendo  ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. In particolare, segnaliamo che:

  • i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti,
  • l’entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 20.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione;
  • i criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti al fine di ridurre l’impatto ambientale prodotto dai veicoli.

Articolo 53-bis. Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi

Ha modificato l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA nella misura del 4%:

  • ha esteso l'applicazione dell'aliquota IVA 4% anche agli autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica nei confronti di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, soggetti non vedenti e soggetti sordomuti e ai loro familiari, nonché alle prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli;
  • ha previsto per tali veicoli ibridi ed elettrici ceduti ai soggetti diversamente abili e ai loro familiari, l’esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.