Pubblicato il decreto PNRR-bis

Pubblicato il decreto PNRR-bis

 

Una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse.

CAPO II – MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

Articolo 18 (Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

Anticipa al 30 giugno 2022 le sanzioni amministrative per gli esercenti che violino l’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici. La norma reca inoltre l’abrogazione, a partire dal 1° luglio 2022, dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica prevista per i soggetti passivi con compensi annuali superiori a €25.000 (obbligo efficace dal 1° gennaio 2024 per tutti i soggetti con compensi annuali al di sotto di tale soglia).

Articolo 19 (Portale nazionale del sommerso)

Istituisce il Portale Nazionale del Sommerso (PNS), che racchiude le risultanze dell’attività di vigilanza svolta da INL, INPS, INAIL, Carabinieri e Guardia di finanza.

Articolo 20 (Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

Prevede che l’INAIL promuova appositi protocolli di intesa in tema di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli intervisti previsti dal PNRR. Fra le iniziative, si menzionano programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza, progetti di ricerca e sperimentazioni di soluzioni tecnologiche, sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati e iniziative congiunte di comunicazione.

Articolo 21 (Utilizzo di economie degli Investimenti del PNRR)

L’articolo prevede che eventuali economie realizzate a seguito di procedure di selezione dei progetti da parte delle amministrazioni titolari degli investimenti previsti dal PNRR possano essere utilizzate per il finanziamento dei Progetti Bandiera inseriti all’interno delle stesse missioni e componenti del PNRR e in coerenza con gli obiettivi e le condizionalità delle stesse.

Articolo 22 (Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto)

L’articolo, al fine di rendere e effettivi gli obiettivi della misura “valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all’Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milione di euro per l’anno 2022.

 

CAPO III – MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

Articolo 23 (Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)

L’articolo prevede disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, e di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino. Su idrogeno, si prevede che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non sia soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per le modalità di irrigazione, si prevede che venga privilegiata la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Articolo 24 (Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA)

L’articolo reca alcune disposizioni per il potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA. Tra le altre cose, dispone che l’ENEA elabori le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi relativi alla Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici” al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Inoltre, prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l’istituzione della figura del Direttore Generale.

Articolo 25 (Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

L’articolo dispone alcune modifiche al testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale. In particolare, si prevede una modifica all’articolo sui piani regionali dei rifiuti, la quale prevede che costituisce parte integrante del piano di gestione dei rifiuti, il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.

Articolo 26 (Supporto tecnico operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica)

L’articolo istituisce nello stato di previsione della spesa del MiTE il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero. Il Fondo avrà una dotazione finanziaria 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Articolo 27 (Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)

L’articolo stituisce il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) che, tra le altre cose, assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell’ambito di VAS, VIA e AIA.

 

CAPO IV – TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 28 (Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali delle pubbliche amministrazioni centrali)

L’articolo istituisce la società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali delle pubbliche amministrazioni centrali, con capitale interamente pubblico. La società è stata composta al fine di conseguire gli obiettivi della Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Agenzia Nazionale per la cybersicurezza nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni centrali. Il CdA della società sarà composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di presidente e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre saranno designati dall’INPS, all’INAIL e all’Istat.

Articolo 29 (Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

L’articolo consente alle pubbliche amministrazioni il superamento del limite di spesa per beni e servizi fissato dal comma 591 della legge di bilancio 2020 oltre che per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, come già stabilito, anche per l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 30 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e del settore spaziale e aerospaziale)

Apporta numerose modificazioni al D.lgs. n. 128/2003 sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana, in generale attribuendo più peso alle competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o ministro o sottosegretario delegato, quale soggetto che tra le altre cose fornisce gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia, e togliendone a quelle del Ministero dell’Università e della ricerca, che esercita tuttavia poteri di indirizzo strategico limitatamente all’attività di ricerca scientifica svolta dall’Agenzia. Si stabilisce tra le altre cose che il Presidente dell’ASI sia nominato con DPCM. Anche il direttore generale è nominato dal Presidente del Consiglio o ministro o sottosegretario delegato, di intesa con il MUR. Si prevede poi l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un fondo per il finanziamento dell’ASI. Il Presidente del Consiglio, in sede di distribuzione di tale Fondo, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali e sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio è chiamato a trasmettere al MEF l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle obbligazioni internazionali. L’articolo prevede inoltre che le azioni possedute dall’ASI nella società CIRA sono trasferite gratuitamente al CNR e che entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto l’ASI adegua il proprio statuto alle nuove disposizioni. In caso di mancato rispetto di tale termine il Presidente del Consiglio assegna all’Ente ulteriori tre mesi per adeguarsi, decorsi inutilmente i quali viene costituita una commissione composta da tre membri con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari.

Articolo 31 (Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali)

Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta  direzione,  responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuati con DPCM. la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, tramite apposito concorso di 5 unità di personale non dirigenziale. La Presidenza si avvale inoltre di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali.

Articolo 32 (Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

L’articolo include nelle spese coperte dal fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull’intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale. I DPCM o decreti del Ministro per l’innovazione tecnologica volti a individuare gli interventi di destinazione delle risorse sono adottati anche nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Prevede tramite DPCM la definizione delle modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del relativo decreto.

 

CAPO V – MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Articolo 33 (Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)

Prevede che sono da considerarsi di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, Missione M3C2-4 Riforma 1.3. Dispone, inoltre, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, nonché, tra gli altri, gli interventi di modifica e potenziamento, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. L'autorizzazione è rilasciata all’esito di una conferenza di servizi, promossa dall’Autorità di sistema portuale o dalla regione competente. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni, o a 180 nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di  assoggettabilità  sul  progetto  di  fattibilità tecnico-economica. Viene specificato che ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della Regione.

Articolo 34 (Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)

Modifica il codice dei contratti pubblici, prevedendo che, nell’ambito della selezione delle offerte di servizi e forniture, la certificazione di parità di genere rientra tra la documentazione da presentare per poter beneficiare della riduzione della garanzia fideiussoria di cui è corredata l’offerta. Dispone inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara il maggiore punteggio relativo alle offerte che presentano l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere.

Articolo 35 (Procedure attuative e ai tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse PNRR)

L’articolo estende agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC le disposizioni di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici di cui al DL Governance PNRR.

Articolo 36 (Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura)

L’articolo 36 prevede che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, attraverso le proprie strutture. Per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L’intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materi di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell’investimento e previa sottoscrizione di una disciplina di obblighi nei confronti dell’amministratore titolare dell’investimento. Infine, con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Articolo 37 (Disposizioni in materia di ZES e ZLS)

L’articolo 37 dispone una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità. Inoltre, estende il credito di imposta all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Infine, per rafforzare la struttura produttiva delle ZES, mediante lo strumento agevolativo “Contratti di sviluppo”, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021 – 2027, di cui 50milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

 

CAPO VI – MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

Articolo 38 (Digitalizzazione agenzie “Tour Operator”)

L’articolo 38 prevede che le risorse finanziarie per l’attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell’ambito del PNRR, pari a 98 milioni di euro sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria nella linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano. L’importo di 100 milioni di euro per il finanziamento del credito di imposta è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator.

Articolo 39 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

L’articolo 39 dispone che, al fine di assicurare l’immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more di attuazione delle disposizioni relative al rilascio delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico.

Articolo 40 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU» per grandi eventi turistici)

L’articolo 40 dispone che, ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi-Next Generation EU» per grandi eventi turistici, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 41 (Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

Reca l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, di cui disciplina la composizione.

Articolo 42 (Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Modifica l’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D. Lgs. 14/2019, prorogando al 15 luglio 2022, anziché al 16 maggio 2022, l’entrata in vigore del decreto e abrogando il comma 1-bis del medesimo articolo, che prevede l’entrata in vigore del titolo II della parte prima il 31 dicembre 2023.

Articolo 43 (Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimi di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945)

Istituisce presso il MEF un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2023 e di circa 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

 

CAPO VIII – ISTRUZIONE

Articolo 44 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

Prevede, tra le altre cose, l’istituzione di un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, dalle scuole secondarie di primo e secondo grado. Tra gli obiettivi di questo percorso quello di sviluppare le competenze proprie della professione di docente , in particolare pedagogiche, relazionali, valutative e organizzative.

Articolo 45 (Valorizzazione del personale docente)

Prevede, in particolare, che il 10% delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa venga impiegato per la valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.

Articolo 46 (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

Vengono apportate modifiche alle misure straordinarie per la nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e per semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente. Queste modifiche sono volte ad un’ulteriore semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti.

Articolo 47 (Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell’istruzione)

L’articolo prevede che, per ciascuno degli anni scolastici compresi tra l’anno scolastico 2022/23 e 2025/26, l’Unità di missione per il Pnrr del Ministero dell’istruzione individui 85 docenti e assistenti amministrativi e 3 dirigenti scolastici da porre al comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il Pnrr. Tale Gruppo di supporto assicura un costante supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione del Pnrr, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.

 

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 (Abrogazioni)

L’articolo elenca le abrogazioni di alcune disposizioni, tra cui alcune relative alle procedure di monitoraggio, alle risorse e alle modalità necessarie ai fine della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell’ambito del Pnrr.

Articolo 49 (Disposizioni finanziarie)

Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del decreto, l’articolo dispone l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 50 (Entrata in vigore)

L’articolo indica l’entrata in vigore del decreto, cioè il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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