Banca d'Italia: cartolarizzazioni e segnalazioni prudenziali

Normativa secondaria sulle cartolarizzazioni e modifiche alle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB, versione aggiornata pubblicata da Banca d'Italia.

Banca d'Italia: cartolarizzazioni e segnalazioni prudenziali

La Banca d’Italia, per adeguare l’ordinamento nazionale alle norme in materia di cartolarizzazioni previste dal Regolamento (UE) 2017/2402 (c.d. “SECR”), il 14 marzo u.s. ha pubblicato:

- gli aggiornamenti e i relativi atti di emanazione della disciplina secondaria di banche, intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, SIM e gestori (SGR, SICAF e SICAV);

- il resoconto della consultazione (tenutasi dal 27 luglio al 27 settembre 2024) su tali aggiornamenti;

- alcune modifiche alle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali degli I.F. ex art. 106.

Le integrazioni della normativa secondaria riguardano principalmente tre aspetti:

1. indicazioni operative sulle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione alla Banca d’Italia;

2. modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d’Italia e obblighi in capo ai cedenti, prestatori originari e promotori, anche nei casi in cui il soggetto obbligato non sia vigilato (c.d. operazioni miste);

3. estensione agli I.F. ex art. 106 del trattamento prudenziale delle esposizioni verso cartolarizzazioni previsto per le banche dalla vigente CRR. Nel resoconto della consultazione, oltre a diverse precisazioni riguardanti l’ambito e le modalità di applicazione della normativa, sono stati forniti i seguenti chiarimenti di interesse per il settore:

- viene indicata la tempistica, i contenuti, il modello dati per la notifica delle nuove cartolarizzazioni;

- viene illustrata la modalità di trasmissione delle informazioni sugli “eventi significativi” riguardanti operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019;

- viene chiarita la modalità di applicazione degli art. 267 e 268 di CRR con riferimento, rispettivamente, al limite massimo del fattore di ponderazione degli attivi sottostanti le cartolarizzazioni e al requisito patrimoniale massimo relativo all’intera cartolarizzazione.

In coerenza con l’estensione agli I.F. della disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni prevista per le banche, viene disposto che:

- gli schemi segnaletici degli I.F. saranno allineati a quelli in vigore per le banche (con adozione della versione 3.2 dello schema dati Data Point Model, DPM), sia per le segnalazioni in materia di cartolarizzazioni, che per quelle su fondi propri, rischio di credito e rischio di controparte;

- nell’aggiornamento delle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali degli I.F. secondo i nuovi schemi segnaletici, sono previste alcune regole specifiche e semplificazioni in materia di fondi propri e in materia di modelli interni a fronte del rischio di credito;

- per gli intermediari finanziari rimangono invariati:

i) la disciplina prudenziale sul rischio di controparte (precedente a CRR2) e

ii) i moduli segnaletici riguardanti le grandi esposizioni, su base individuale e consolidata.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore secondo la seguente tempistica:

- a partire dal 1° luglio 20242 la normativa secondaria sulle cartolarizzazioni;

- a partire dalle segnalazioni riferite al 30 settembre 2024, le istruzioni per le segnalazioni degli I.F.