Banca d’Italia: esternalizzazione di funzioni aziendali

Nella nota la Banca d'Italia fornisce chiarimenti sull’applicazione del suo Provvedimento del 31 maggio 2023 che introduce la segnalazione per l'esternalizzazione di funzioni aziendali degli intermediari vigilati.

Banca d’Italia: esternalizzazione di funzioni aziendali

Banca d’Italia, in vista del termine del 30 aprile 2024 per la segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali al 31.12.20231 , ha pubblicato una specifica nota di chiarimento  in risposta ai numerosi quesiti che sono pervenuti in sede di prima segnalazione. Tale nota va ad integrare quanto già specificato dall’Autorità nel resoconto di consultazione e nel materiale esplicativo. Sono stati chiariti, tra gli altri, aspetti riguardanti:

− le modifiche ai contratti di esternalizzazione;

− le modalità di segnalazione in caso di fusione per incorporazione;

− il periodo di preavviso previsto nel contratto con il fornitore;

− la data di scadenza e la data di rinnovo del contratto di esternalizzazione da segnalare in presenza di contratti con tacito rinnovo;

− la valorizzazione del costo annuo dell’esternalizzazione;

− le modalità di segnalazione in caso di più contratti di esternalizzazione in essere con lo stesso fornitore. Ricordiamo, inoltre, che sono tenuti alla citata segnalazione sia le Banche e Gruppi bancari Less Significant sia gli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB non appartenenti a gruppi significativi italiani o europei. Le Banche e i Gruppi bancari Significant, nonché gli intermediari vigilati in essi rientranti, non sono inclusi nel perimetro della segnalazione perché già soggetti alla rilevazione outsourcing in ambito SSM (Single Supervisory Mechanism).