Basilea+3,Banche: novità in tema di requisiti patrimoniali

Il 9 luglio 2024 sono entrate in vigore le disposizioni in tema di requisiti patrimoniali per le banche previste da Basilea3+. L'attività di leasing operativo è stata inserita.

Basilea+3,Banche: novità  in tema di requisiti patrimoniali

Il 19 giugno 2024 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i provvedimenti che completano il processo di recepimento nell’Unione della riforma sui requisiti patrimoniali delle banche, ai sensi delle modifiche all’Accordo di Basilea (c.d. Basilea 3+/Basilea 4):

1. la DIRETTIVA (UE) 2024/1619 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2024 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (c.d. CRD VI);

2. il REGOLAMENTO (UE) 2024/1623 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (c.d. CRR 3).

Gran parte delle nuove disposizioni entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e per molte tipologie di esposizioni sono previsti regimi transitori che porteranno ad un’applicazione graduale e progressiva dei nuovi requisiti patrimoniali. Tuttavia, all’art. 2 del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3) vengono richiamate alcune disposizioni che sono entrate in vigore già a partire dal 9 luglio 2024.

Esse riguardano numerosi aspetti della normativa, in particolare evidenziamo che:


l’attività di leasing operativo è stata esplicitamente inserita (all’art. 4, par. 1, punto 18, CRR) nell’elenco delle attività principali (svolte sia nei confronti di società del gruppo che di clienti terzi) che configurano un’impresa come “impresa strumentale” e, in quanto tale, soggetta alle norme che definiscono il perimetro di consolidamento prudenziale;
• la definizione di PMI, ai fini dell’inclusione delle relative esposizioni all’interno della classe retail nella metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, viene uniformata (art. 5 c. 9 CRR) a quella già vigente ai fini del calcolo dell’ SMEs supporting factor (art. 501, c. 2 CRR che rimane invariato) e fa riferimento esclusivamente al requisito del fatturato (che non deve superare i 50 milioni di Euro) e non più anche al numero dei dipendenti e al totale dell’attivo;
• per le banche che applicano i metodi A-IRB ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, è stata rinnovata e prolungata la possibilità di correggere le proprie stime delle LGD, compensando in parte o del tutto l'effetto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default sulle LGD effettive (secondo le modalità previste all’art. 500 CRR) per le vendite delle esposizioni in stato di default successive al 23 novembre 2016, fino a quelle non posteriori al 31 dicembre 2024.