Climate change: interventi protezione civile e blocco mutui
Il Consiglio dei Ministri ha previsto lo stato di emergenza, a livello comunale e provinciale, a causa degli eventi meteorologici avversi che si sono verificati in diversi territori del Paese. Sospesi i mutui.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato alcuni stati di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nell’ambito di diversi territori a livello comunale e provinciale. Alla dichiarazione dello stato di emergenza, previsto per 12 mesi dalla data di deliberazione per tutti i territori interessati, sono seguite le Ordinanze del Capo della Protezione Civile come di seguito elencate:
Ciascuna delle anzidette Ordinanze, disponendo che ciascuno degli eccezionali eventi meteorologici considerati, in ragione del grave disagio socioeconomico da essi derivante, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del Codice Civile, prevede all’art. 8 la “Sospensione dei mutui”.
Nello specifico, è stato stabilito che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
Le banche e gli intermediari finanziari, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna delle Ordinanze in esame, dovranno informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
Qualora le banche e gli intermediari finanziari non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle menzionate Ordinanze, dovranno sospendere fino al 9 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tali date.