Dal MEF le risposte alle domande frequenti sulla moratoria

Cura Italia: le misure, i requisiti delle aziende, le modalità, l'efficacia.

Dal MEF le risposte alle domande frequenti sulla moratoria

MORATORIA MUTUI, FINANZIAMENTI, LEASING

chiarimenti MEF

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibili sul proprio sito web alcune risposte alle domande frequenti (FAQ) rispetto alle disposizioni contenute nel decreto-legge n.18/2020 (c.d. “Cura Italia”), disponibili al link http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html

In particolare è stato chiarito quanto segue.

  •  Le misure. Per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 è prevista:

La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso.

La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020.

La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

  • Requisiti dell’impresa. L'impresa, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

  • Comunicazione delle imprese. Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000. 

 

  • Soggetti ammessi. Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
  • Imprese controllate. Non sono ricomprese nella definizione di PMI le imprese controllate da altre imprese (e dunque appartenenti ad un gruppo) il quale gruppo superi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione CE per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese. Questo in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.
  • Credito al consumo. La sospensione non si applica al credito al consumo.
  • Efficientamento energetico. La sospensione riguarda anche gli eventuali finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico se contratti dall’impresa, dal lavoratore autonomo o dal libero professionista.
  • Crediti cartolarizzati. La sospensione dei mutuim leasing e altri finanziamenri si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.
  • Neutralità della moratoria. La moratoria di cui all’art. 56 del Cura Italia è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.
  • Rinuncia alla sospensione. Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.
  • Rate maturate. Le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge non possono essere invece computate nell’ambito della sospensione.
  • Commissioni. La banca o l’intermediario finanziario non potrà applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.
  • Rimborso delle rate sospese. In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.

  • Operazioni di leasing. Rientrando tra le operazioni dell’art. 49, comma 1, lettera d) ammesse alla moratoria e l’erogazione di nuovi beni nell’ambito di contratti di leasing già in essere può essere intesa come credito aggiuntivo e rientrare nell’ambito di applicazione della garanzia del Fondo di cui all’art.49, comma 1, lett. d) del decreto-legge n.18/2020.
  • Finanziamento è assistito da una garanzia pubblica (es. Nuova Sabatini). Nel caso in cui il finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche, la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Con riguardo alla Nuova Sabatini, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile il modulo con il quale la banca o l’intermediario finanziario dovranno comunicare all’Autorità le sospensioni dei pagamenti dei canoni di leasing in procinto di essere disposte o già disposte a favore delle imprese danneggiate dall’epidemia da COVID-19 (all. 1).

 

La comunicazione dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso all’indirizzo internet https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Banche, utilizzando la tipologia di comunicazione “Variazione Dati Domanda/Delibera”.

La comunicazione, che andrà resa tramite il format indicato per ogni finanziamento o operazione di leasing finanziario oggetto di sospensione dei pagamenti, dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo internet https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Banche, utilizzando la tipologia di comunicazione “Variazione Dati Domanda/Delibera”.

La comunicazione trasmessa a mezzo piattaforma informatica si intenderà acquisita dall’Amministrazione senza necessità di ulteriori formalità ai fini della sospensione in questione.

  • Liquidità immediata per partite IVA e professionisti. L’art. 49 comma K del decreto prevede l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) per gli imprenditori persone fisiche (le cc.dd. partite IVA, anche se non iscritti al registro delle imprese) e i professionisti, con accesso senza alcuna valutazione da parte del Fondo; misura che si affianca alle garanzie all’80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cd “importo ridotto”.