Requisiti esponenti banche e intermediari finanziari in GU

Comunicato di Banca d'Italia su indicazioni procedura di valutazione dell'idoneità esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia depositanti.

Requisiti esponenti banche e intermediari finanziari in GU

Il provvedimento segue l’adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 169/2020 (Link) sui requisiti di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB, che ha reso necessario aggiornare la procedura per la verifica da parte della Banca d'Italia, in linea con quanto previsto dal regolamento.

Quanto disposto tiene conto di quanto emerso dalla fase di consultazione pubblica, sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia ed entreranno in vigore il 1° luglio 2021. Esse saranno applicate:

  • alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021;
  • alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente alle singole fattispecie previste dalla procedura per la valutazione dell’inidoneità dei componenti supplenti dell’organo di controllo, dalla procedura di assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, rinnovi e sospensione di incarichi, se successivi al 1° luglio 2021.

Inoltre, tramite il seguente provvedimento vengono altresì abrogate:

  • Le disposizioni in materia composizione del gruppo bancario e capogruppo contenute nel titolo II, capitolo 2, della circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Link) e il provvedimento «Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari” (Link);
  • Le disposizioni in materia di “Gruppo Finanziario” contenute nel titolo II, capitolo 2, della circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Link), ad eccezione degli allegati A, C e D rispettivamente in materia di requisiti di potenziali acquirenti, esponenti aziendali e dichiarazioni sostitutive nonché dell'indicazione riguardante il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti («interlocking»);
  • Le disposizioni in materia di controlli interni ad eccezione dei riferimenti al divieto di interlocking, limitatamente alle indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in caso di difetto di idoneità e di sospensione di esponenti aziendali, delle «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica».

Le previsioni abrogate continuano tuttavia ad applicarsi alle nomine effettuate prima del 1° luglio 2021.

 

 

Testo del provvedimento