Transizione 5.0, finalmente il decreto attuativo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale è volto a supportare le aziende nel percorso di trasformazione green e digitale, sostenendo i processi di ammodernamento tecnologico e incentivando pratiche d’impresa più sostenibili.
Dopo una lunga attesa è stato finalmente licenziato in via definitiva il decreto attuativo del piano Transizione 5.0.
I nuovi investimenti effettuati nel 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici potranno beneficiare di un importante credito d’imposta.
In particolare, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione - aventi ad oggetto i beni di cui agli allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017 (Industria 4.0) - avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Nell’ambito di tali progetti sono altresì agevolati gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo e le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti.
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento. Il progetto di innovazione si intende, invece, completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone e cioè rispettivamente
- alla data di consegna o spedizione per quel che riguarda i beni dell’allegato A e B,
- alla data di fine lavori per quel che riguarda i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (nel novero di tali beni sono ricompresi tanto gli impianti di produzione che di stoccaggio oltreché i gruppi di generazione e i trasformatori/misuratori e i servizi ausiliari di impianto
- alla data di sostenimento dell’esame finale per quel che riguarda le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Da subito interessanti appaiono le definizioni, a partire da quella di impresa di nuova costituzione che per la misurazione del risparmio energetico conseguito potrà far riferimento a uno scenario controfattuale anziché alla misurazione dei consumi registrati nell’anno precedente e di struttura e processo produttivi ai fini del calcolo del risparmio energetico.
Una delle novità più rilevanti contenute nel decreto è che potrà essere attiva una sola pratica alla volta per ciascuna impresa. In altre parole, solo nel caso in cui l’impresa abbia rinunciato al progetto di innovazione o lo abbia completato, è possibile avviare un secondo progetto sulla medesima struttura produttiva.
Il limite dei 50 milioni di investimento è annuale. Mitigate poi le esclusioni soggettive relative al DNSH.
Per accedere al beneficio l’impresa deve inviare una comunicazione preventiva al GSE all’avvio del progetto di innovazione corredata, tra l’altro, dalla certificazione ex ante di riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
Alle 12 di oggi 7 agosto 2024 apre la piattaforma del GSE nella quale le imprese potranno inserire le comunicazioni preventive di prenotazione del credito d’imposta e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore.
Dopo aver ricevuto conferma della prenotazione del credito, l’impresa deve inviare una comunicazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, di aver pagato almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni.
Una volta completato il progetto di innovazione, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve inviare una comunicazione di completamento contenente tutte le informazioni necessarie per identificare il progetto completato, inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del credito d’imposta, insieme a ulteriori certificazioni (quella ex post di risparmio energetico oltreché quella contabile di certificazione dei costi sostenuti). Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.
A questo punto il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.
Può essere utilizzato da subito, in una o più quote, fino al 31 dicembre 2025. L’ammontare non utilizzato entro questa data va utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.